nelle procedure di evidenza pubblica la fase della verifica di anomalia dell'offerta in contraddittorio ha la precipua funzione di chiarire (ed integrare) ove necessario i costi e la relativa analisi già previamente effettuata in sede di offerta
ossia di specificare le ragioni, ove non ancora esaurientemente esplicitate, per cui l'offerta nel suo complesso, e nelle singole voci di costo, è in definitiva attendibile.
È quindi estranea a detta fase la possibilità di modificare l'offerta, nel suo complesso ovvero nelle principali voci che concorrono a formarla, dal momento che tale successiva rimodulazione di elementi essenziali dell’offerta viola il principio di parità tra i concorrenti.
Infatti, come è stato chiarito, il subprocedimento di giustifica-zione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti del-l'offerta per così dire "in itinere" ma mira, al contrario, a verificare la serietà di un'offerta consapevolmente già formulata e tendenzialmente immutabile; pertanto, in sede di giustificazioni non si può consentire che vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo, al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo. (VI sez. n. 3759 del 2010).
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