mercoledì 14 dicembre 2011

l'identità delle relazioni tecniche è sintomo di un unico centro decisionale

L’indizio talmente pregnante per l’esistenza di un unico centro decisionale è la identità delle relazioni tecniche allegate alle tre  offerte


Merita ricordare che, in caso di sottoscrizione del cd patto di integrità, la presenta di indizi gravi, precisi e concordanti circa la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale è anche fonte di escussione della cauzione provvisoria


il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo se le imprese partecipanti si trovano in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza, ha poi avuto riconoscimento normativo nel d. lgv. n. 163 del 2006 che all’art. 34, ora art. 38, comma 1, lett. m-quater, in riferimento all’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ha disposto che “non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile” precisando nel periodo successivo che “le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”.

In sostanza, l’ipotesi ex art. 2359 cod. civ. integra una forma di presunzione ex lege di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l’ipotesi del controllo sostanziale va desunta dalla presenza di elementi oggettivi e concordanti.

La casistica giurisprudenziale sul punto è variegata, ma concordante sulla necessità della presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale e sull’esclusione delle partecipanti in siffatte ipotesi (cfr. Cons. Stato, n. 3637 del 2010; n. 1120 del 2010).

Tali indizi ben possono trarsi da un unico fatto, come nel caso in esame.

Invero, la identità delle relazioni tecniche allegate alle offerte di tre ditte partecipanti è indizio in concreto rilevante e quanto mai probante della circolazione di informazioni tra le ditte interessate, non trovando un tal fatto altra giustificazione.

L’amministrazione, dunque, in presenza di un indizio talmente pregnante di accordi sottostanti tra le imprese, idoneo a turbare la regolarità della gara, era obbligata ad escludere le partecipanti che avevano dimostrato un tale collegamento, dovendo tutelare non solo il principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, ma anche la par condicio dei concorrenti ed il regolare svolgimento degli incanti.

Né può ritenersi, come rilevato in sentenza, che tale circostanza non sarebbe da solo indizio rilevante del collegamento sostanziale tra le partecipanti.

Vi sono, invero, situazioni concrete in cui anche una sola circostanza è indicativa di un accordo per alterare la segretezza, serietà e indipendenza delle offerte e di turbare, in conseguenza, la regolarità della gara.

D’altra parte il Consorzio Controinteressata , che pure afferma di aver usato la relazione tecnica presentata alla gara tenutasi l’anno precedente presso lo stesso comune e, quindi, assume la propria estraneità a qualunque forma di circolazione di notizie con le altre due partecipanti, si è limitato ad una contestazione dell’operato dell’amministrazione e alla astratta prospettazione di frodi a suo danno, senza peraltro dar notizia alcuna di azioni penali a propria tutela.

Dal canto suo il Comune ha negato un’indebita circolazione di informazioni e che vi sia stata alcuna istanza di accesso avente ad oggetto la suddetta relazione tecnica 2009 agli atti del Comune.

Tanto fa ritenere che la circolazione della relazione tecnica sia avvenuta indebitamente e che tra le ditte partecipanti che l’hanno utilizzata ci sia un accordo sostanziale che ne imponeva l’esclusione

decisione numero 6329 del 30 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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