mercoledì 1 giugno 2011

Per quantificare il risarcimento del danno vanno accertati concretamente i contenuti economici dell’offerta presentata al fine di determinare l’utile “effettivo” dell’impresa

la sentenza passata in giudicato indica chiaramente che il mancato guadagno debba essere determinato, in via esclusiva, mediante il riferimento all’utile “effettivo” dell’impresa, in quanto desumibile dall’offerta di gara.

In tal modo, la pronuncia intende evidentemente precisare che il criterio di quantificazione del danno è incentrato sull’accertamento concreto dei contenuti economici dell’offerta presentata dalla ricorrente, mentre non possono trovare applicazione altri parametri di determinazione del mancato guadagno di tipo astratto o forfettario (quali, ad esempio, il 10% dell’offerta economica).

Pertanto, ai fini della esatta quantificazione del danno, operata in attuazione dei canoni indicati dal giudicato, non possono assumere rilevanza gli ulteriori asseriti “risparmi” conseguibili dalla ricorrente e derivanti, fra l’altro, dal minor tasso di assenteismo. Infatti, questo profilo del lamentato mancato guadagno non emerge affatto dalla motivazione della pronuncia di cui si chiede l’esecuzione.

È appena il caso di aggiungere che, a fronte delle inequivoche statuizioni contenute nella sentenza, la quale àncora il mancato guadagno all’offerta economica presentata dalla ricorrente, non potrebbe assumere alcun rilievo la circostanza che, in sede di merito, l’interessata avesse prospettato argomenti analoghi a quelli sviluppati nel presente giudizio di esecuzione.

tratto dalla
decisione numero 3270 del 31 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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