domenica 29 maggio 2011

Legittima escussione della cauzione provvisoria per mancata presentazione del piano di sicurezza

Il collegio osserva che la ricorrente, non avendo impugnato la lettera d'invito, doveva rispettare le prescrizioni in essa contenute.

In particolare l'articolo quattro lettera I e l'articolo 4 NB 2 dispongono che il piano di sicurezza deve essere allegato al contratto e che deve essere presentato entro 20 giorni dalla comunicazione dell' aggiudicazione.

In caso di mancata ottemperanza alle richieste la stazione appaltante si riserva di annullare l’aggiudicazione e di affidare i lavori alla concorrente che segue in graduatoria (articolo 4 NB 2).

Ciò posto sono inconferenti le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla mancata operatività dell'articolo 31 della legge 109/1994 in assenza del regolamento governativo di attuazione.

Intanto il suddetto articolo 31, nella fase anteriore all'emanazione del regolamento, pur non prevedendo il piano di sicurezza quale condizione di validità dei contratti, non impedisce alle amministrazioni richiederlo.

Nel caso di specie tale richiesta è stata fatta in maniera esplicita della lettera di invito che, in quanto non impugnata, rappresenta la regola alla quale si devono attenere l'amministrazione e la parte aggiudicataria per quanto riguarda le modalità di conclusione del contratto.

Per quanto sopra il comportamento dell'amministrazione appare esente dalle censure formulate con i ricorsi all’esame, sia quando ha chiesto la presentazione del piano di sicurezza entro un termine perentorio quale condizione per la sottoscrizione del contratto, sia quando, previo avvertimento, ha ritenuto di dedurre dal rifiuto dell'aggiudicataria la volontà della stessa di sciogliersi da ogni impegno, sia quando ha deciso, in conseguenza dell'inadempimento, di incamerare la cauzione

Né in contrario rilevano le ulteriori censure formulate coi ricorsi.

Non sussiste difetto di istruttoria, né difetto di motivazione, in quanto dal carteggio depositato in atti risultano ben chiari quali sono le ragioni per le quali i provvedimenti impugnati sono stati adottati.

Non sussiste infine nessuna contradditorietà nel fatto che il dirigente del settore lavori pubblici abbia preannunciato l'invio della nota all'Ufficio legale del comune di Riccione affinché provveda all'incameramento della cauzione provvisoria mentre poi con la determinazione n. 42201 del 18/11/1998 l'incameramento è stato disposto dal dirigente dei lavori pubblici.

E' fuor di dubbio, invero, che il provvedimento definitivo ed effettivamente lesivo è quello adottato con determinazione n. 42201 del 18/11/1998 che ha disposto l'incameramento della cauzione, mentre quello precedente rappresenta un atto interlocutorio col quale si preannuncia l'intervento dell'ufficio legale che, evidentemente, avrà fornito il proprio parere al dirigente dei lavori pubblici che poi ha adottato il provvedimento definitivo.

tratto dalla sentenza numero 487 del 27 maggio 2011 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

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