venerdì 8 aprile 2011

L’annullamento può essere considerato legittimo (e quindi non illecito) solo se sussiste e viene esternato un interesse pubblico prevalente al ripristino della mera legalità

Come già osservato in sede cautelare, il ricorso è fondato sotto l’assorbente e dedotto profilo della violazione dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990, a mente del quale articolo “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

In applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati e fatti propri dal legislatore della novella del 2005, perché l’Amministrazione possa legittimamente procedere ad un atto di annullamento è necessario, dunque, che sussista e venga esternato un interesse pubblico prevalente al ripristino della mera legalità e che si motivi sulla sua prevalenza rispetto agli interessi privati contrapposti ed incisi dal provvedimento

Nel caso di specie il provvedimento impugnato, in quanto intervenuto in seguito all’autorizzazione rilasciata dall’U.S.P. di Messina con nota n. 20290 del 10.9.2009 ed ad anno scolastico già iniziato, si appalesa, di fatto, siccome annullamento del precedente provvedimento favorevole, senza alcuna motivazione dell’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata e senza l’esternazione di alcuna valutazione comparativa dei contrapposti interessi della ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato


Tratto dalla sentenza numero 670 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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