le clausole del bando di una gara d'appalto che prevedono la dichiarazione sostitutiva di documenti rilasciata dall'interessato vanno interpretate nel senso che esse sono surrogabili da analoga dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, atteso che anche in questo caso sussistono la copertura della responsabilità penale e il potere di verifica da parte dell'Amministrazione
D’altronde, è stato chiarito di recente che l'art. 38 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il comma 2 non prevede analoga sanzione per l' ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione; di conseguenza solo la sussistenza, in concreto, delle tassative cause di esclusione previste dal cit. art. 38 comporta, ope legis, l'automatico effetto espulsivo a meno che la legge di gara non riconnetta espressamente tale sanzione ad apposite indicazioni o a dichiarazioni dei soggetti specificamente individuati (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 08 febbraio 2011 , n. 846).
Tratto dalla sentenza numero 852 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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