domenica 27 marzo 2011

Per il risarcimento del danno in giusto da ritardo bisogna dimostrare la colpa della pa

che, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere a compiere tutti gli atti di sua competenza per concordare con la Regione Sarda l’individuazione di strutture pubbliche idonee a consentire al ricorrente di esercitare le funzioni assistenziali inerenti alla neurochirurgia;

che la domanda risarcitoria non merita accoglimento atteso che:

ai sensi dell’art. 2 bis della L. 7/8/1990 n. 241, il danno da ritardo dev’essere comunque conseguenza di un’inerzia quantomeno colposa;

la dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo incombe sul danneggiato (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, III Sez., 10/11/2010, n. 23758);

nel caso di specie il ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di siffatto elemento soggettivo, ma non ne ha nemmeno adombrato l’esistenza

tratto dal Tar Sardegna, Cagliari con la sentenza numero 277 del 24 marzo 2011

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