venerdì 11 marzo 2011

Il giudice non riconosce la componente NON PATRIMONIALE DEL DANNO INGIUSTO

Ancora, non appaiono meritevoli di tutela risarcitoria i danni non patrimoniali asseritamente consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, paura per la compromissione della proprietà ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale:

né lo sono, analogamente, i pregiudizi ai diritti della personalità, dell’onore e della reputazione, e ciò in quanto, attesa l’inesistenza di un diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio:

il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.


Superamento che abbisogna di opportuna dimostrazione, in quanto non può ritenersi automaticamente connaturato con una normale procedura espropriativa (procedura alla quale, peraltro, i ricorrenti, diversamente dagli altri proprietari coinvolti, hanno opposto una notevole e pervicace resistenza, poco coerente con una “soglia di offensività” alla vita di relazione situata a livello basso).

Tratto dalla sentenza numero 400 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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