non sussistono i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno (in forma specifica e/o per equivalente) ed alle spese di giudizio su cui parte ricorrente insiste: diversamente, infatti, da quanto essa sostiene, il comportamento tenuto dall’intimata Unione è immune dai dedotti vizi, atteso che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per la procedura negoziata
L’Unione, infatti, aveva indetto una gara per l'affidamento temporaneo del servizio che era andata deserta e solo successivamente aveva proceduto all'affidamento del servizio a trattativa privata ai sensi, appunto, del disposto dell'art. 57, II comma, lett. a) del DLgs n. 163 del 2006
che consente la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara "qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura":
tale previsione si attagliava perfettamente alla situazione verificatasi nel caso in esame, ove l’Unione, in presenza delle suddette circostanze, individuava nella ditta che aveva presentato la migliore offerta il gestore cui affidare temporaneamente l'appalto scaduto inerente al servizio di trasporto degli alunni dei Comuni di Campo S. Martino e Piazzola sul Brenta fino al termine dell’anno scolastico in corso (giugno 2011), fatta salva la necessità di indire una nuova procedura concorsuale prima dell’inizio del successivo anno scolastico.
Di ciò si dava ampia ed esaustiva motivazione nella delibera di giunta comunale che autorizzava la procedura negoziata, nella quale si ripercorrevano tutte le vicende che avevano indotto l’Unione a ricorrere a tale sistema per l'affidamento del servizio
Tratto dalla sentenza numero 387 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
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