giovedì 28 marzo 2013

accertamento sussistenza danno ingiusto imputabile amministrazione, non basta mera illegittimità atto

occorre innanzi tutto osservare come la sentenza impugnata ometta ogni considerazione in ordine al riscontro dell’esistenza di un danno ingiusto determinato da condotta colpevole dell’Amministrazione,

per il tramite dell’adozione di propri atti, limitandosi essa meramente ad osservare che “l’evento dannoso è inoltre imputabile a colpa dell’amministrazione, atteso che l’adozione e l’esecuzione degli atti illegittimi (approvazione con modifiche al PRG e rigetto della domanda di autorizzazione) è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi”.
Tale motivazione, come appare evidente, non è ex se idonea a sorreggere una pronuncia di accertamento della sussistenza di un danno ingiusto imputabile all’Amministrazione e la conseguente condanna di quest’ultima al suo risarcimento.

Infatti, la mera enunciazione di profili di illegittimità dell’atto annullato non può costituire, in difetto del riscontro degli ulteriori aspetti fondanti la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., criterio sufficiente per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
Il Collegio ritiene, in proposito, di dover ribadire che, ai fini dell’accertamento della responsabilità aquiliana della p.a., non è sufficiente da un lato individuare il profilo dell’interesse legittimo del quale si assume essere intervenuta la lesione, e dall’altro lato, sottolineare gli aspetti di illegittimità degli atti oggetto di annullamento.
Occorre a ciò aggiungere, inoltre, come in ogni giudizio teso all’accertamento della predetta responsabilità, la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo e, soprattutto, il nesso di causalità intercorrente tra condotta ed evento.
Non vi è infatti motivo di adottare, nei confronti della pubblica amministrazione, criteri di giudizio diversi da quelli richiesti dalla norma, ordinariamente applicabili nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 1403  del 7 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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