giovedì 31 gennaio 2013

non vi è alcuna prova del danno ingiusto subito da responsabiltà precontrattuale

Il Consiglio condivide la parte della sentenza di prime cure con riferimento all’assenza di qualsivoglia prova del danno effettivamente patito a titolo di responsabilità precontrattuale.

Il TAR ha respinto la domanda di risarcimento del danno ritenendo che, seppure questa fosse astrattamente ammissibile a titolo di responsabilità precontrattuale (nonostante la legittimità degli atti impugnati), con riferimento alla controversia specifica non era stato fornito “alcun principio di prova” sia con riferimento al danno emergente sia con riferimento al lucro cessante
Nel ricorso principale di primo grado, infatti, vi è una compiuta ricostruzione in punto di diritto dei presupposti e delle condizioni per configurarsi la responsabilità precontrattuale (soffermandosi anche sulla lesione dell’affida-mento ingenerato) in capo alla pubblica amministrazione ma non v’è adeguata prova – il cui onere incombeva certamente sul soggetto danneggiato ai sensi dell’articolo 2697 c.c. – del danno effettivamente subito.
Ritiene il Consiglio di confermare anche il rigetto della domanda di indennizzo ma non per difetto di prova (come si desume dalla sentenza di primo grado), bensì in considerazione del fatto che, nella controversia in questione, la procedura di evidenza pubblica si è fermata allo stadio della aggiudicazione provvisoria; conseguentemente non essendo mai stata disposta l’aggiudicazione definitiva è mancato il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole che è presupposto per riconoscere l’indennizzo da revoca legittima (Cons. St., III, 11 luglio 2012 n. 4116).

a cura di Sonia Lazzini


decisione  numero 47 del 25 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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