martedì 27 novembre 2012

avvalimento soa_ necessaria indicazione dello stabilimento, del personale e dei mezzi a disposizione

una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento per le attestazioni e le certificazioni, non può essere trascurata l'evidente difficoltà "pratica" di dimostrare, in concreto, l’effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività.

In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).
Osserva allora la Sezione che, alla stregua delle coordinate fissate in materia da detto condivisibile indirizzo giurisprudenziale (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3066), il raggruppamento Ricorrente-Ricorrente 2 non ha dimostrato il possesso del requisito soggettivo concernente il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS13, essendo all’uopo inidonea la produzione del contratto di avvalimento stipulato con la società PAC s.r.l. relativo alla mera "messa a disposizione" del possesso di tale certificazione senza menzione specifica di mezzi, risorse e personale concretamente messi a disposizione.

Non emerge infatti che il contratto prodotto in sede di gara stabilisca anche un chiaro impegno dell'impresa ausiliaria di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "concessa".
Né può ritenersi che tale impegno comprenda, implicitamente, anche quello relativo alla concreta "cessione" dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.
Detto obbligo esecutivo, poi, non deriva nemmeno dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
Non assume inoltre rilievo decisivo, a favore delle società appellanti, la presunta specialità ella categoria OS13, relativa alla produzione di strutture prefabbricate in cemento armato in forza di un ciclo unitario da svolgere in stabilimento, visto che il combinato disposto degli artt. 49 del codice dei contatti e 88 del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 210/1977 impone senza eccezioni l’indicazione di risorse e mezzi prestati in modo compiuto, esplicito ed esauriente (vedi anche la determinazione 1° agosto 2012, n. 2, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Peraltro, la necessaria indicazione dello stabilimento, del personale e dei mezzi che sarebbero stati mezzi a disposizione si rendeva nella specie ancora più pregnante alla luce dell’avvenuto prestito del requisito in parola da parte della società ausiliare in favore di altro concorrente nell’ambito di distinta procedura di gara e del conseguente rischio di un affidamento meramente “cartolare” inidoneo a soddisfare contemporaneamente più esigenze operative.
Alla deduzione secondo cui la soluzione progettuale dall’appellante sarebbe stata priva di elementi prefabbricati e, quindi, non avrebbe avuto bisogno dell’attestato SOA di che trattasi, è sufficiente opporre, per un verso, che la necessità del possesso del requisito era sancita in modo inderogabile dalla normativa di gara in ossequio alla disciplina statale a monte; e, per altro verso, che il legale rappresentante di Ricorrente s.p.a. ha prodotto in sede di gara apposita dichiarazione per procedere al subappalto proprio delle “opere prefabbricate cat. O.S. 13 nei limiti di legge”


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 5853 del  19 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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