venerdì 27 luglio 2012

la regolarità della garanzia provvisoria non può essere autodichiarata ex D.P.R. n. 445_2000

la produzione del documento contrattuale attestante la regolarità della garanzia provvisoria non può essere effettuata con le modalità di cui al d.P.R. n. 445/2000

il cui art. 19 concede la possibilità di ricorrere alle dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' art. 47, purché si tratti di “un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio…. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.

La polizza assicurativa, invero, in quanto documento contrattuale con soggetto privato terzo, che riveste la forma della scrittura privata, non rientra tra quelli previsti dal menzionato articolo, non trattandosi né di documento rilasciato o conservato da una p.a. né, tanto meno, di un titolo di studio, di servizio o di documento fiscale (cfr., in termini, Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2007, n. 4848).

Ne deriva, pertanto, in siffatte ipotesi, l’impossibilità – per i partecipanti alla gara – di avvalersi dell’art. 77 bis del medesimo d.P.R. n. 445/2000, concernente la facoltà generalizzata di produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Ad avviso del Collegio diverse ed ulteriori considerazioni potrebbero eventualmente farsi, sul punto, solo allorché tale modalità di produzione del documento contrattuale fosse consentita dalla lex specialis di gara, il che non è nel caso di specie.

Le superiori considerazioni non mutano comunque allorché venga in rilievo la produzione di un documento generato in via informatica avente il medesimo contenuto, posto che la particolare natura documentale non determina né il mutamento del contenuto del documento stesso né il mutamento dello specifico rapporto sottostante che, nella garanzia fideiussoria, altro non si identifica che in un rapporto negoziale tripartito tra contraente, garante e terzo beneficiario (Cass. civ., s.u., 18 febbraio 2010, n. 3947) e non già in una delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. n. 445/2000, sottoposto, pertanto, alle ordinarie regole di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale


tratto dalla sentenza numero 4935 del 12 aprile 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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