Devono essere assorbite per difetto di interesse le censure fondate sulla legislazione provinciale, tese a dimostrare che essa sarebbe inapplicabile al caso di specie, atteso che il fondamento dell’incameramento della cauzione nel caso di specie si rinviene nella normativa statale, sicuramente applicabile al caso di specie (Corte cost. 23 novembre 2007 n. 401, par. 12, secondo cui la disciplina della cauzione provvisoria ex art. 75 codice appalti rientra nella materia della tutela della concorrenza, ascritta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; Corte cost. 12 febbraio 2010 n. 45).
tratto dalla decisione numero 3646 del 21 gigno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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