martedì 22 maggio 2012

precedente risoluzione contrattuale_legittimo annullamento di aggiudicazione

L’Amministrazione conserva il potere di verificare il possesso dei requisiti posti in capo ai partecipanti alla gara,

quando questa non sia conclusa o come nel caso di specie l’esito di questa sia incerto in quanto oggetto di impugnativa giudiziale.

E’ infatti interesse pubblico primario della procedura di gara quello relativo alla stipula dell’Amministrazione con un soggetto privato che sia in possesso dei requisiti di affidabilità previsti dalla legge.


Nel caso di specie la sopravvenuta decisione di esclusione è imputabile poi all’omessa comunicazione da parte di Ricorrente della risoluzione del contratto con il Comune di Oria, risoluzione conosciuta dal Comune soltanto in virtù della comunicazione inviata dall’aggiudicataria nel settembre 2011.

Il relativo potere non può pertanto ritenersi esaurito per fatto non imputabile all’Amministrazione.


Tratto dalla sentenza numero 860 del 15 maggio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce



Con il terzo, quarto e quinto motivo la Ricorrente spa contesta l’assenza dei presupposti di fatto e diritto per l’estromissione dalla gara, in particolare dell’esistenza di un grave errore professionale ai sensi dell’art. 38, lett. f), D.lgs 163/2006.

Le censure, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono infondate.

Non è condivisibile il rilievo secondo cui l’Amministrazione non avrebbe compiutamente motivato l’esercizio del potere.

Con l’atto di esclusione il responsabile della procedura ha infatti indicato il presupposto che dà origine alla perdita del requisito, rappresentato dalle inadempienze compiute dalla ricorrente nell’ambito del rapporto contrattuale intrattenute con il Comune di Oria.
 (…)

Che tali mancanze non fossero poi pretestuosamente dedotte depone anche il fatto che, a fronte delle contestazioni del Comune di Oria, la Ricorrente, che ben avrebbe potuto agire in sede giudiziaria avverso l’atto comunale di risoluzione del contratto, ha preferito invece ristorare il Comune con la somma di euro 112.496,17 per il mancato gettito fiscale derivato da propri inadempimenti contrattuali

(…)

Posto quindi che, secondo la giurisprudenza prevalente, l’ordinamento riconosce in capo alla stazione appaltante un ampio spazio discrezionale nella valutazione circa la sussistenza o meno del requisito di affidabilità relativo all’art. 38, lett. f D.lgs. 163/2006 (cfr. da ultimo Cons. Stato 409/2011) e che le argomentazioni dell’Amministrazione non appaiono né contraddittorie né irragionevoli, non risultano motivi per censurare in sede giudiziale il provvedimento di esclusione della Ricorrente.

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