giovedì 17 maggio 2012

in caso di dubbi sulla firma del fideiussore, la Stazione appaltante deve chiedere chiarimenti e non escludere

l’illeggibilità della firma del sottoscrittore della Polizza fideiussoria non può essere causa di esclusione


Il ricorso avverso la mancata esclusione è privo di fondamento in quanto : la polizza appare sottoscritta dallo stesso soggetto che dichiara di essere procuratore nella lettera indirizzata all’amministrazione; quest’ultima dichiarazione è allegata alla polizza, e la relativa sottoscrizione è autenticata dal notaio

Quindi, risulta rispettata la prescrizione del disciplinare – e non poteva disporsi l’esclusione dell’impresa - seppur le informazioni e le attestazioni richieste dalla stazione appaltante siano state fornite dal concorrente per il tramite di due atti (connessi sul piano funzionale) e non in virtù di un unico documento

l’illeggibilità della sigla non avrebbe potuto, in ogni caso, determinare l’esclusione dei concorrenti, ma, al più, eventuali dubbi avrebbero dovuto condurre ad ulteriori accertamenti, tanto più se si consideri che l’illeggibilità della firma del sottoscrittore della Polizza fideiussoria non è stata prevista, con espressa previsione del bando di gara, quale causa di esclusione

                   Tratto dalla sentenza numero 1236 dell’ 11 maggio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania



2.- Violazione di legge (art. 30 L. 109/94 – art. 75 D. lgs. 163/2006) - violazione del punto 9 del disciplinare di gara;

Si afferma che la cauzione provvisoria prodotta dall’impresa Controinteressata 2 agli atti di gara è irregolare rispetto alle prescrizioni del disciplinare in quanto: a) emessa in data 9.12.2010 e sottoscritta con firma illeggibile da un non specificato “procuratore”; b) accompagnata da una dichiarazione datata 6.12.2010, a firma di tale Sciuto Vito, autenticata dal Notaio, nella quale si comunica alla Stazione appaltante l’avvenuto rilascio della fideiussione;


In relazione al secondo motivo di ricorso, concernente l’irregolarità della cauzione, si ritengono infondati i rilievi sollevati in quanto: la polizza appare sottoscritta dallo stesso soggetto che dichiara di essere procuratore nella lettera indirizzata all’amministrazione; quest’ultima dichiarazione è allegata alla polizza, e la relativa sottoscrizione è autenticata dal notaio. Quindi, risulta rispettata la prescrizione del disciplinare – e non poteva disporsi l’esclusione dell’impresa - seppur le informazioni e le attestazioni richieste dalla stazione appaltante siano state fornite dal concorrente per il tramite di due atti (connessi sul piano funzionale) e non in virtù di un unico documento.

In aggiunta, anche a voler aderire alla tesi della ricorrente circa il dubbio sul soggetto che ha sottoscritto la polizza, valgano i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza:

“l’illeggibilità della sigla non avrebbe potuto, in ogni caso, determinare l’esclusione dei concorrenti, ma, al più, eventuali dubbi avrebbero dovuto condurre ad ulteriori accertamenti, tanto più se si consideri che l’illeggibilità della firma del sottoscrittore della Polizza fideiussoria non è stata prevista, con espressa previsione del bando di gara, quale causa di esclusione” (Tar Catania, III, 1071/2011);

“l’eventuale carenza,……., in capo ai soggetti che hanno sottoscritto la fideiussione, del potere di obbligare la banca, non potrebbe essere opposta al terzo in favore del quale è stata prestata la garanzia, visto che quando un’impresa si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati, cui sono affidate mansioni che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (seppur limitato) potere di rappresentanza, anche in mancanza di specifico atto di conferimento, e possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza” (C.G.A. 1311/2010).

Quanto alla discrasia sulle date, essa deve essere imputata verosimilmente ad un errore della polizza, altrimenti il pubblico ufficiale non avrebbe potuto autenticare la sottoscrizione della dichiarazione in data anteriore al rilascio della polizza

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