l’autotutela deliberata dalla giunta comunale mediante l’azzeramento di tutti gli atti di gara trova la sua ratio fondante non solo nella riscontrata invalidazione dell’unica offerta acquisita, ma più a monte nella stessa erronea predisposizione della lex specialis.
il profilo di autotutela collegato all’art. 21 nonies legge 241/90 supera positivamente lo scrutinio di legittimità, per l’effettiva sussistenza della causa invalidante e per la giusta ponderazione di rilevanza del vizio;
tale circostanza rende improcedibile per carenza di interesse il vaglio relativo alle contestuali ragioni di opportunità dell’impugnato ripensamento, poiché nel caso di autotutela “mista” i corretti presupposti di annullamento giustificano ex se il ricorso allo ius poenitendi, risultando comunque assorbenti e decisivi sulle altre eventuali valutazioni di merito (ovvero, su altre concorrenti cause di illegittimità).
effettivamente la formulazione dell’unica offerta raccolta in gara presenta quegli insanabili connotati vizianti evidenziati nel provvedimento oggetto di impugnativa, e ciò sotto il duplice profilo:
- dell’inattendibilità di una proposta tarata su ambiti prestazionali diversi da quelli richiesti dalla stazione appaltante;
-dell’irreversibile alterazione della par condicio concorsuale che si sarebbe determinata ove –attraverso accordi postumi post gara- si fosse adeguata alle effettive esigenze della PA un’offerta formulata in relazione a differenti contesti dimensionali e tipologici del servizio da appaltare.
Trattasi peraltro di argomentazioni che la ditta ricorrente aveva avuto modo e tempo di ben percepire, come dimostrano le diffuse interlocuzioni con la stazione appaltante successive all’aggiudicazione definitiva, sfociate anche in sopralluoghi congiunti, come emerge dalla ricostruzione illustrata in narrativa; da qui l’infondatezza della censura sull’asserita violazione delle regole partecipative ex artt. 7 e segg. della legge 241/90.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 198 del 29 marzo 2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila
Né può revocarsi in dubbio che i rilevati vizi di legittimità presentassero ex se quei connotati di gravità e proporzione da giustificare l’annullamento d’ufficio, trattandosi di aspetti invalidanti con grave ed immediato vulnus sulla ritualità ed attendibilità dell’offerta da una parte, e sul rispetto delle regole competitive dell’evidenza pubblica dall’altra, così che a fronte di tali emergenze l’interesse della ditta a conservare l’aggiudicazione acquisita ed a stipulare il contratto di appalto deve intendersi del tutto recessiva.
Quanto appena precisato merita tuttavia una ulteriore puntualizzazione sulle cause esterne dovute ad una negligente predisposizione della lex specialis, che ha comunque concorso a determinare l’invalidazione dell’offerta.
sentenza numero 198 del 29 marzo 2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila
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