Va respinta, infine, la censura relativa all’asserita illegittimità della cauzione provvisoria prodotta, risultando chiaramente specificato, nella stessa, il nominativo dell'Agenzia e del titolare e a nulla rilevando l’illeggibilità della firma posto che non sussistono elementi idonei per non far ritenere la stessa come non riconducibile a quella del soggetto legittimato
tratto dalla decisione numero 5714 del 26 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nessun commento:
Posta un commento