<<questa è un'esclusioneLa Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice e del Regolamento, a titolo di risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) derivanti alla Stazione appaltante per effetto del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all’opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione>>
Art. 4 Oggetto dell'assicurazione
<<(...)domanda:
d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica>>
Art. 7 Rischi esclusi dall'assicurazione
siamo sicuri che sia proprio così???????????????????????????????????????
e questa sarebbe
una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento.
???????????????????????????????????????????
ancora
come va intepretata con il successivo<<Art. 12 Vincolo di solidarietàIn caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato>>
<<Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente>>
Art. 18 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
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