mercoledì 7 marzo 2012

polizza del verificatore di progetto interno alla stazione appaltante_fu vero rischio?

questo è l'oggetto dell'assicurazione:

<<
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice e del Regolamento, a titolo di risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) derivanti alla Stazione appaltante per effetto del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all’opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione>>

Art. 4 Oggetto dell'assicurazione
questa è un'esclusione

<<(...)

d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica>>

Art. 7 Rischi esclusi dall'assicurazione
domanda:

siamo sicuri che sia proprio così???????????????????????????????????????

e questa sarebbe

una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento.

???????????????????????????????????????????

ancora

<<Art. 12 Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato>>
come va intepretata con il successivo

<<
Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente>>

Art. 18 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno


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