La domanda di risarcimento dei danni va respinta, in quanto generica e priva di prova: l’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno da ritardo presuppone infatti che il danno sussista e sia provato, nella sua esatta quantificazione ( cfr. da ultimo sul danno da ritardo nell’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata CGA, sez. Giurisdizionale sentenza 24 ottobre 2011 n. 684).
Anche la richiesta di svincolo della fidejussione è da respingere, in quanto la fidejussione è stata rilasciata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dagli assegnatari, e non è stato provato che l’obbligazione sia stata assolta.
sentenza numero 39 del 5 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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