Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione
a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva, l'obbligo di provvedere sussiste comunque in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima
Il meccanismo del silenzio, nel “rito speciale” disciplinato dall'art. 117 c.p.a. , è diretto ad accertare se l’inerzia serbata da una Pubblica Amministrazione in ordine all'istanza del privato violi, o meno, l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito, richiesto con l'istanza stessa .
Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe il merito della sua pretesa ( ex multis: Cons. Stato: Sez. VI 10 giugno 2003 n. 3279; Sez. V 12 ottobre 2004 n. 6528; Sez. V 26 aprile 2005, n. 1913; Sez. V 5 febbraio 2007, n. 457).
Alla luce dei fatti esposti va affermata, dunque, la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla ricorrente società in data 19 aprile 2010 e per la quale risulta scaduto il termine assegnato dalla normativa richiamata. Al riguardo, infatti, in disparte ogni rilievo da annettersi all’argomento dedotto solo in sede difensiva dalla Regione Calabria secondo cui il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione non può essere completato se non si conclude favorevolmente quello relativo alla proroga della compatibilità ambientale, rimane il dato di fatto incontrovertibile che alcun avviso è stato espresso dalla resistente Regione in maniera formale sulla istanza di cui è questione.
Attesa la non altrimenti giustificata inerzia dell’amministrazione, il Collegio dichiara l’illegittimità del comportamento inerte mantenuto dalla stessa sulla istanza presentata e dichiara l’obbligo della Regione Calabria di provvedere in maniera espressa sulla ricordata istanza entro il termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
sentenza numero 31 del 17 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro
Nessun commento:
Posta un commento