martedì 10 gennaio 2012

Esclusione delle offerte anomale dopo il decreto sviluppo

il ricorso all’esclusione automatica appare nella specie giustificato dall’elevato numero delle Ditte partecipanti alla gara.

Infatti, hanno presentato domanda n. 112 imprese ed hanno partecipato alla gara stessa ben 95 imprese di cui 20 hanno presentato offerte anomale


Invero, con l’introduzione dell’art. 4, co. 2, lett. ll) del d.l. 13.5.2011, n.70 convertito nella legge 12 luglio 2001, n. 106 le Stazioni appaltanti fino al 31.12.2013 possono applicare le disposizioni di cui agli artt. 122, co. 9, e 124, co. 8, del codice degli appalti per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 28 dello stesso codice, approvato con il decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il predetto art. 28 fissa le soglie minime di valore dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria relativi ai settori ordinari.

Per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici tali importi sono pari o inferiori alla soglia comunitaria di € 5.278.000.

Nel caso di specie l’importo dell’appalto, come illustrato sopra, è di € 1.100.559,83 e quindi, essendo al di sotto della soglia comunitaria di cui al ripetuto art. 28 del decreto legislativo n. 163 del 2006 può essere legittimamente sottoposto alla regola dell’esclusione automatica delle offerte anomale, quale è risultata quella presentata dalla ricorrente.

E’ utile osservare che la modifica introdotta dall’art. 4, co. 2, lett. ll) del d.l. 13.5.2011, n. 70 intervenuta sull’art. 253 del codice degli appalti posto tra le “norme transitorie” ed è, quindi, di immediata applicazione, con la conseguenza che la previsione di bando è esente dai vizi denunciati.


A cura di Sonia Lazzini

 sentenza numero 27 del 2 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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