sabato 28 gennaio 2012

da gennaio 2013 il rischio della cauzione provvisoria potrebbe subire una notevole diminuzione quanto meno perché non avrà più senso il termine perentorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 48


Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

A braccio si può affermare che da gennaio 2013 il rischio della cauzione provvisoria potrebbe subire una notevole diminuzione quanto meno perché non avrà più senso il termine perentorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 48





Due sono le sostanziali novità rispetto a tutta la precedente legislazione****_peraltro non abolita

Dal 1 gennaio 2013 la Banca Dati conterrà anche i dati relativi ai requisiti di ordine GENERALE (o altrimenti detti di ordine morale di cui all’articolo 38 del codice dei contratti)

Dal 1 gennaio 2013, sebbene le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno il possesso dei requisiti il possesso dei requisiti [di carattere generale,] tecnico-organizzativo ed economicofinanziario (o altrimenti detti requisiti di ordine speciale) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, se il legislatore non modificherà anche l’articolo 48 del codice dei contratti:

per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;]

c’ è da augurarsi che prima del gennaio 2013 venga modificata tutta la norma sul sorteggio, altrimenti potrebbero crearsi alcuni problemi relativamente agli altri requisiti di cui all’articolo 42 del codice dei contratti

Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte.

Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno

Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte.

Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AFFIDAMENTO SERVIZI FINANZIARI – Con la nuova normativa, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica.

Di Sonia Lazzini

Le modifiche del decreto semplifica Italia:

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE


Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 15 – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6-bis. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, è istituita, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

2. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 1.

L’Autorità detta, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 2, contenuti nella Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Sino alla data di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”;



***Precedenti riferimenti legislativi

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(…)

Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera c-bis), legge n. 106 del 2011_ Conversione  del decreto-legge n. 70 del 2010 - Semestre  Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "decreto sviluppo"))


Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

(…)

Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)




§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;]

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011)
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione


(….)

Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, dir. 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;], secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera c-bis), legge n. 106 del 2011)
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7. Sito informatico presso l’Osservatorio
1. L’Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell’Osservatorio, rende noto le modalità di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalità può essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
2. Le modalità di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell’amministrazione digitale.
3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell’Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l’Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.
4. La banca dati di cui al comma 3 è disciplinata con atto del Consiglio dell’Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L’accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, è gratuito e aperto al pubblico.
Art. 8. Casellario informatico
(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)
1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del codice è articolato in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.
2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) procedure concorsuali pendenti;
p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
q) provvedimenti di condanna di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;
r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell’articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;
t) le sanzioni di cui all’articolo 74;
u) l’elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell’unicità di incarico prevista dall’articolo 87, comma 3;
v) le imprese ausiliate in possesso dell’attestato SOA, nonché l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 79 messi a disposizione dell’impresa ausiliaria;
z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.
I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall’Autorità nei casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall’Autorità; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall’Autorità a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:
a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall’articolo 7, commi 8 e 9, del codice;
b) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’articolo 49, comma 2, del codice;
d) le comunicazioni, di cui all’articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;
e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
f) le certificazioni e attestazioni di cui all’articolo 84;
g) i certificati di lavori di cui all’articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell’articolo 83, comma 6;
h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.
I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri.
4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.
5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.
6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all’Osservatorio sul comportamento dell’esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.
7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell’ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità:
a) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;
c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all’estero, ai sensi dell’articolo 84, entro trenta giorni dal provvedimento del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo 84, comma 1, lettere a) e b);
d) i certificati di cui all’articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione da parte della SOA;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;
f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;
g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini previsti dall’articolo 63, comma 4;
h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.
8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l’operatore economico può produrre l’originale o copia autentica del documento direttamente all’Autorità, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l’inserzione nel casellario.
9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza previste dall’articolo 73 nei confronti delle SOA.
10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell’attività di attestazione e di verifica e controllo.
11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
12. Per l’inserimento dei dati nel casellario, l’Autorità assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.








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