mercoledì 4 gennaio 2012

autodichiarazioni non veritiere e inserimento nel casellario dell'Autorità

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte avuto occasione di giudicare causa rilevante ai fini della esclusione dalla gara le autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, a prescindere dalla gravità dei reati, in considerazione del fatto che la verifica circa la loro gravità e rilevanza ai fini delle valutazioni relative alla moralità professionale spetta alla stazione appaltante (CdS n. 5674/2011, n. 2257/2011, n. 2334/2011, n. 1800/2011, n. 1909/2010, n. 1513/2010).


La segnalazione all'Autorità garante dei lavori pubblici da parte dell'AUSL, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico delle esclusioni, è del tutto conseguente, ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 6, comma 11, del Codice dei contratti e art. 8, comma 2, lettera s), del D.P.R. n. 207/2010. In aggiunta alla considerazioni di cui ai punti precedenti, anche tali disposizioni confermano, ove ve ne fosse bisogno, il rilievo determinante, nel complessivo regime del procedimento, delle dichiarazioni non veritiere nelle autocertificazioni richieste ai fini della partecipazione alle gare.

Consiglio di Stato con la decisione numero 8 del 4 gennaio 2012

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