venerdì 17 giugno 2011

La garanzia provvisoria copre il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara e correttamente è intesta a tutte le partecipanti l’Ati

Si legge, infatti, nella polizza che “La presente garanzia è prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e delle condizioni previste all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006”.

Il suddetto schema Tipo 1.1, di cui al D. M. n. 123/2004, stabilisce, all’art. 1 (intitolato “Oggetto della garanzia”), che il “Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica”.

Non è dubitabile, quindi, che la polizza fideiussoria presentata dalla costituenda ATI Cons. R_/I_, coprisse ogni obbligo inerente alla partecipazione alla gara, così come implicitamente richiesto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, che formalmente si limita a prescrivere che la garanzia assicuri soltanto “la mancata sottoscrizione del contratto” (cfr C. Si 31/12/2007 n. 1177).




Riportiamo il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 619  del 17 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari


<<La suddetta ATI, invero, non avrebbe potuto essere ammessa alla procedura in quanto:

a) in violazione delle regole di gara, la I_ non avrebbe indicato nella domanda di partecipazione uno dei propri direttori tecnici (il geom. Gianluca Angius) e non avrebbe reso, in relazione a quest’ultimo, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 (primo motivo);

b) la polizza fideiussoria presentata dall’ATI in questione sarebbe lacunosa e incompleta in quanto indicherebbe come contraente “Cons. R_ ed altri”, specificando codice fiscale, partita IVA e sede unicamente di quest’ultima, la quale, soltanto, avrebbe sottoscritto la polizza e mancherebbe, inoltre, la dichiarazione che la garanzia avrebbe coperto non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara (secondo motivo).

(…)

Per un verso occorre rilevare che, diversamente da quanto il ricorrente sostiene, la polizza fideiussoria allegata alla domanda di partecipazione alla gara dalla costituenda ATI fra la Cons. R_ s.r.l. e la I_ s.r.l. risulta esplicitamente intestata ad entrambe le imprese del costituendo raggruppamento. Queste ultime sono state, infatti, espressamente individuate nell’allegato alla polizza, “che forma parte integrante” della stessa e che è dichiaratamente finalizzato ad individuare i nominativi dei contraenti garantiti.

Per altro verso non sussiste la lamentata lacunosità della garanzia prestata.

Si legge, infatti, nella polizza che “La presente garanzia è prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e delle condizioni previste all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006”.

Il suddetto schema Tipo 1.1, di cui al D. M. n. 123/2004, stabilisce, all’art. 1 (intitolato “Oggetto della garanzia”), che il “Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica”.

Non è dubitabile, quindi, che la polizza fideiussoria presentata dalla costituenda ATI Cons. R_/I_, coprisse ogni obbligo inerente alla partecipazione alla gara, così come implicitamente richiesto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, che formalmente si limita a prescrivere che la garanzia assicuri soltanto “la mancata sottoscrizione del contratto” (cfr C. Si 31/12/2007 n. 1177).>>

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