Nel sistema previsto dal Codice dei contratti e dal codice del processo amministrativo il termine di impugnazione degli atti di una gara pubblica decorre dal momento in cui la società partecipante ha avuto conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che è l'atto con il quale naturalmente si conclude la fase concorsuale.
Le esigenze di speditezza e di celerità proprie delle procedure di affidamento dei pubblici appalti verrebbero frustrate se le imprese partecipanti alla competizione non garantissero minimi canoni di diligenza che nella fattispecie la ricorrente non ha garantito.
Riportiamo qui di seguito un passaggio tratto dalla sentenza numero 618 del 17 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
<<Il dimezzamento dei termini per proporre ricorso previsto dal Codice del processo amministrativo non ha diminuito gli oneri di diligenza a carico delle imprese partecipanti. E’ quindi perfettamente attuale quella giurisprudenza che afferma che se il provvedimento lesivo, da cui decorrono i termini per l'impugnazione, è quello di aggiudicazione definitiva, ne consegue che nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all'art. 79, d.lgs. n. 163 del 2006, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai fini della proposizione dell'azione impugnatoria, posto che essa contiene gli elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti. Conseguentemente, al di là di inutili formalismi inerenti la qualificazione degli atti, è ammissibile e doverosa l'impugnazione del provvedimento di comunicazione individuale dell'avvenuta aggiudicazione della gara, dovendo l'azione impugnatoria intendersi riferita al contenuto sostanziale della decisione di cui si dà notizia, e cioè all'aggiudicazione definitiva di cui parte ricorrente si duole, anche nella considerazione della mancata conoscenza di ulteriori e diversi provvedimenti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 luglio 2009, n. 6681).
L’art. 120 comma 5 del Codice del Processo amministrativo recita:
“5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”.
Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.>>
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