venerdì 17 giugno 2011

Ecco i positivi effetti della direttiva ricorsi_Il Tar accoglie il ricorso e annulla la partecipazione dell’aggiudicataria


Ecco i positivi effetti della direttiva ricorsi

Il Tar accoglie il ricorso e annulla la partecipazione dell’aggiudicataria

Poiché la Stazione appaltante ha atteso l’esito del giudizio di merito prima di sottoscrivere il contratto, non vi è spazio per il risarcimento per equivalente

Quello in forma specifica consiste nell’accoglimento del gravame

Sicuramente la cauzione provvisoria del ricorrente non è stata svincolata e quindi sarà ancora valida!

Tratto dalla sentenza numero 1035 del 15 giugno 2011 pronunciata dal tar Veneto, Venezia

<< considerato che il Consorzio controinteressata è incontestabilmente un consorzio stabile ex art. 34, lettera c del D.lgs. 163/06, dotato di autonoma soggettività rispetto alle singole consorziate, e quindi non è né una cooperativa sociale né un consorzio di cooperative sociali nei sensi sopra ricordati, è indiscutibile che il soggetto che ha partecipato alla gara in qualità di concorrente e con riferimento al quale dovevano essere valutate le condizioni di ammissione, era unicamente il Consorzio controinteressato;

detta circostanza è peraltro sostenuta dalla stessa difesa della contro interessata a proposito della prestazione della garanzia fideiussoria, ove, proprio per giustificarne la prestazione a suo nome e non a quello delle esecutrici del servizio, ha ribadito la legittimità della polizza rilasciata direttamente a nome del consorzio, in qualità di soggetto concorrente come richiesto dall’art. 3 del disciplinare, e non delle singole consorziate-esecutrici


di conseguenza, assorbiti gli altri motivi di censura, il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento, con tutte le conseguenze in ordine all’esito della gara sul presupposto della doverosa esclusione della controinteressata, tenuto conto altresì del fatto che, allo stato, per espressa conferma dell’amministrazione intimata, il contratto non risulta essere stato sottoscritto;

per le medesime ragioni, non si ritiene di dover provvedere in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, che all’evidenza risulta ristorato dagli effetti diretti conseguenti all’accoglimento del gravame;

considerata infine la particolarità della fattispecie, nonché l’affidamento riposto dalla controinteressata sulla risposta fornita in sede di chiarimenti dall’amministrazione, si ritiene possano essere integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio>>

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