Con il primo motivo di gravame la Società sostiene che l’aggiudicataria avrebbe prodotto una cauzione provvisoria non conforme a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici e dal bando.
La censura non è condivisibile né in punto di diritto nè in punto di fatto.
Invero, quanto al primo profilo va rilevato che l’oggetto stesso della polizza – risultante dagli atti allegati alla memoria di parte resistente - dichiara espressamente che la garanzia è rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006, alla cui disciplina, pertanto, chiaramente rinvia in conformità a quanto richiesto.
Ulteriormente, va rilevato, in fatto, che il ribasso d’asta dell’aggiudicataria è stato di 4,89%, risultando in ogni caso, anche al di là del predetto richiamo, che l’impegno prestato dall’aggiudicataria è conforme alla percentuale richiesta.
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