venerdì 29 marzo 2013

anche dopo il principio tassatività cause esclusione, non si puo' non presentare il modella Gap

appalto integrato: e’ legittima la  clausola del disciplinare attraverso la quale è comminata l’esclusione della concorrente che non abbia presentato il modello GAP

la rilevanza sostanziale dell'interesse pubblico, sotteso alla clausola inosservata, implica, pur in difetto di espressa previsione della "lex specialis", l'esclusione dalla gara dell'impresa resasi inadempiente

in applicazione all' art. 46, comma 1-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la funzione di intermediazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis rispetto ad una superiore volontà normativa non può che limitarsi ad una ricognizione di precetti e sanzioni espulsive rinvenienti la loro fonte nel codice, nel regolamento ed in altri atti di normazione primaria.
Non ricorrendo tra le fonti normative richiamate dall’art. 46, comma 1 bis, nessuna possibilità per la stazione appaltante, in sede di redazione della legge di gara, di compiere scelte circa l’inserimento di una comminatoria di espulsione in ipotesi di inosservanza di specifiche prescrizioni, resta affidato all’interprete il compito di verificare se la fonte normativa contenga tale sanzione.
L’indagine sarà, ovviamente, di agevole esito nei casi in cui l’esclusione sia espressamente prevista dalla norma, mentre più difficile appare la qualificazione normativa della fattispecie nelle ipotesi in cui l’interpretazione letterale debba essere sostituita o integrata da quella funzionale


A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza   numero 1403  del 12 marzo 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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