venerdì 12 ottobre 2012

il DURC non può essere consegnato dal privato all’amministrazione

con l’entrata in vigore dell’art. 14, co. 6 bis, d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 2012 è preclusa la possibilità alle Stazioni appaltanti di richiedere il Durc


il DURC non può essere consegnato dal privato all’amministrazione, dovendo essere necessariamente quest’ultima a richiederlo alle amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle casse edili

D’altra parte, l’art. 6 d.P.R. n. 207 del 2010 – regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità elenca una serie di fattispecie, tra cui, la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1, lett. i) del codice nonché l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, co. 8, del codice, attinenti al controllo del possesso dei requisiti, non escludendo, implicitamente, che la stazione appaltante possa imporre uno specifico obbligo di produzione del DURC all’impresa concorrente in sede di presentazione della documentazione di gara.

Diversamente, tale possibilità può ritenersi ora esclusa dall’art. 14, co. 6 bis, d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 2012, che ha specificamente stabilito come, nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il DURC con le modalità di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, per cui, come indicato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2012 n. 6/12, la chiara formulazione normativa esclude che negli appalti pubblici, così come nei lavori privati di edilizia, il DURC possa essere consegnato dal privato all’amministrazione, dovendo essere necessariamente quest’ultima a richiederlo alle amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle casse edili.

L’entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, è evidentemente successiva allo svolgimento della gara in questione, sicché la circostanza che la lex specialis di gara avesse richiesto, a pena di esclusione, la produzione del DURC è legittima.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 6800 del 23 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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