le ragioni giustificative poste a fondamento della decisione di non aggiudicare la gara sono rispondenti a obiettive ragioni di interesse pubblico,
frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, non viziate da irragionevolezza, illogicità, irrazionalità o macroscopico travisamento dei fatti, tali da consentirne il sindacato giurisdizionale di legittimità (così da ultimo Consiglio di Stato sez. V 18 luglio 2012, n. 4189).
Infatti, le asserite sopravvenute difficoltà finanziarie, di per sé sufficienti a supportare la decisione contestata, risultano confermate dalla documentazione versata in giudizio, con particolare riferimento al conto economico al terzo trimestre 2011, che evidenzia una perdita di 773.000,00 euro, al D.I.E.F. per il triennio 2010 - 2012 nonché al Piano di rientro sanitario approvato con L.R. n.2 del 9 febbraio 2011; atti che convergono nella comprova della grave situazione finanziaria dell’Azienda sanitaria.
In secondo luogo, la disattivazione di ben due stabilimenti ospedalieri (Minervino Murge e Spinazzola) contenuta nel Regolamento di riordino della rete ospedaliera (delib. 2791 del 15 dicembre 2010), la cui sorte potrebbe a breve toccare ad altre strutture, comporta ex se una rilevante modifica dell’oggetto dell’appalto e come tale è condizione sufficiente per la riconsiderazione dei presupposti sussistenti al momento dell’indizione della gara.
E ciò indipendentemente dalle non decisive considerazioni in merito alla presunta sopravvenuta maggiore onerosità per l’appaltatore, giacché il dato risolutivo, ai fini della decisione, consiste nell’obiettivo ed incontestato mutamento organizzativo della rete ospedaliera successivo all’indizione della gara.
La stazione appaltante ha peraltro adeguatamente motivato le ragioni giustificative sulla cui base si è determinata a non aggiudicare la gara e lo ha fatto nella stessa deliberazione 1504/2011 impugnata, senza con ciò ledere alcun affidamento in capo all’odierna ricorrente, titolare, non di affidamento qualificato in ordine alla conclusione del contratto, bensì di una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento.
a cura di Sonia Lazzini
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