Par condicio vs favor partecipationis_bella lotta
sussiste il divieto per l’amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell’offerente, di sottoporre l’offerta ad operazioni manipolative e di adattamento non previste nella lex specialis della procedura,
restando altrimenti violata la par condicio dei concorrenti e l’affidamento da essi riposto nelle regole di gara per modulare la rispettiva offerta economica, nonché il principio di buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la procedura ne risulterebbe caratterizzata da incertezze, oltretutto con evidente nocumento della trasparenza
in tale ottica, si rende inapplicabile il principio del favor partecipationis, recessivo a fronte della necessità di assicurare effettività agli altri principi indicati appena sopra
decisione numero 1699 del 23 marzo 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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