sabato 31 marzo 2012

offerte non convenienti o non idonee_discrezionalità di non aggiudicare

le ditte partecipanti avrebbero potuto ed anzi dovuto ragionevolmente attendersi che, dato il punteggio per l’offerta tecnica conseguito da ciascuna di esse, l’Amministrazione non avrebbe aggiudicato la gara, non ritenendo alcuna idonea.

benché non fosse stata esplicitata alcuna soglia di sbarramento, non raggiunta la quale non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione, tuttavia non appare affatto irragionevole e violativa della disposizione citata, nonché del principio di buon andamento della P.A. e di tutti i principi che devono presiedere alle procedure di gara la decisione della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della fornitura

Proprio nella rimarcata inidoneità si ravvisa anche l’interesse pubblico alla non aggiudicazione, di cui impropriamente in questa sede si lamenta l’assenza: stante il rilievo attribuito all’offerta tecnica, tenuto conto anche della circostanza che nessuna delle partecipanti aveva proposto un campione migliorativo idoneo, e considerato il punteggio raggiunto dalle stesse, si palesa corretta la decisione qui censurata.

è opportuno richiamare il dettato dell’art. 81, comma 3, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, di cui si è fatta in concreto applicazione.

Detta disposizione prevede che “le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.

Si rende in proposito necessario precisare che la “o” collocata tra “conveniente” ed “idonea” ha significato e valore disgiuntivo e non congiuntivo, il che comporta che, al fine di decidere nel senso della non aggiudicazione, non si richiede che si presentino entrambe le condizioni: non convenienza e non idoneità delle offerte, essendo invece a tal fine sufficiente la sussistenza di una sola.



Passaggio tratto dalla sentenza numero 2769 del 23 marzo 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma


È poi evidente che nel caso, come quello di specie, nel quale il criterio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il rapporto tra l’offerta tecnica e quella economica è del tutto sproporzionato in favore della prima, risulta tanto più ragionevole la non aggiudicazione della gara quando non si ravvisi l’idoneità, evidentemente riferita all’offerta tecnica.

Bisogna in proposito ricordare che il punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti era composto da soli 20 punti massimi per l’offerta economica e da ben 80 punti massimi, distinti nelle singole voci previamente individuate, per l’offerta economica.


È chiaro che l’interesse della stazione appaltante era essenzialmente rivolto verso l’offerta tecnica, assumendo quella economica valore del tutto residuale; in altre parole, la stessa mirava ad un prodotto di qualità, anche se non conveniente sotto il profilo economico.

Degli 80 punti complessivi attribuibili per l’offerta tecnica ben 10 erano previsti per il campione migliorativo, il quale assumeva, perciò, una certa rilevanza. Ciò detto, deve considerarsi che nessuna ditta aveva presentato un campione migliorativo giudicato idoneo, con conseguente mancato conseguimento di alcun punteggio al riguardo.

Ma non solo

Pertanto non può essere accolta la domanda di risarcimento in forma specifica, che conseguirebbe all’annullamento del provvedimento direttoriale recante detta decisione.
8 - Le considerazioni suesposte inducono anche a non ravvisare la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c., necessaria per accordare il risarcimento per equivalente, richiesto in via subordinata.
Infatti in primo luogo è il codice dei contratti ad attribuire la facoltà di non aggiudicazione alla stazione appaltante, il quale nella lex specialis aveva preavvertito della possibilità che l’avrebbe esercitata.
L’esercizio in concreto si è visto essere giustificato da un’effettiva inidoneità delle offerte tecniche proposte, stante la quale evidentemente, in considerazione anche della rilevanza attribuita ex ante all’offerta tecnica, non può sussistere l’interesse generale all’aggiudicazione.

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