la stazione appaltante non può escludere dalla gara una impresa che abbia compilato la propria offerta attenendosi alle indicazioni contenute nella lex specialis
e che comunque nessun addebito possa essere contestato alla impresa ove l’errore, a prescindere dalla sua riconoscibilità, sia stato ingenerato dalla stazione appaltante
Ove infatti vi siano prescrizioni, contenute nella lex specialis di una gara di appalto, che presentino alcuni margini di incertezza, deve privilegiarsi l'interpretazione che assicuri la massima partecipazione alla gara, rispetto a quella che la ostacoli, stante la necessità di tutelare l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti e l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale.
Nel caso in esame l’art. 2.2 del disciplinare prescrive al punto 5 la presentazione di una dichiarazione attestante il fatturato globale dell’azienda dell’ultimo triennio e il fatturato per i servizi identici a quello oggetto di gara per l’ultimo triennio, precisando che “per l’ammissione alla gara il limite minimo di fatturato per servizi identici effettuati nel triennio 2007-2009 deve essere non inferiore all’importo presunto posto a gara”.
Il precedente art. 1.5, rubricato “importo presunto”, indica in € 1.168.000,00, i.v.a. esclusa, il valore economico annuale dell’appalto.
Ragionevolmente, dunque, era dato concludere, per il combinato disposto delle due clausole del disciplinare, che il fatturato minimo richiesto fosse pari all’importo presunto quale era specificamente indicato, con apposita previsione, nell’art. 1.5 del disciplinare, mentre la interpretazione della commissione di gara e dell’appellante, secondo cui tale importo andava raddoppiato perché il servizio aveva durata biennale, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, “…è frutto di una ermeneutica correttiva della lex specialis, in discordanza con la piana combinazione delle due clausole (la clausola che fissa il limite minimo di fatturato con rinvio all’importo presunto a base di gara e la clausola che fissa quest’ultimo importo) e, comunque, idonea a sorprendere i concorrenti”.
Del resto altre concorrenti erano state indotte a ritenere il requisito riferito all’anno e la stessa commissione di gara, in un primo momento, aveva interpretato le disposizioni in tale senso. In disparte poi che la società aveva predisposto la propria offerta documentando fatturati riferiti all’anno pur essendo dotata di fatturati maggiori.
Pertanto illegittimamente la stazione appaltante aveva revocato, rectius annullato d’ufficio, la aggiudicazione alla a.t.i. Controinteressata.
decisione numero 1688 del 23 marzo 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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