l’escussione della cauzione provvisoria, preordinata a garantire la serietà ed affidabilità dell’offerta, quale è un atto del tutto “consequenziale e necessitato”
La legittimità dell'esclusione da una gara d'appalto dell'impresa carente della correntezza contributiva, sin dal momento della richiesta di partecipazione alla gara stessa, comporta conseguentemente la legittimità sia della segnalazione all'Autorità, quale sanzione accessoria e del tutto vincolata all'esito dell'esclusione per accertata inesistenza dei requisiti di legge (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 11 dicembre 2009, n. 8693) sia dell’escussione della cauzione provvisoria, preordinata a garantire la serietà ed affidabilità dell’offerta, quale atto del tutto “consequenziale e necessitato” (ex plurimis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 10 febbraio 2010, n. 1854).
Parimenti prive di pregio sono le doglianze proposte, in via autonoma, nei confronti della duplice “sanzione” della escussione della garanzia provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
Sebbene l'art. 48 D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevede la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all'Autorità di Vigilanza come conseguenza dell'esclusione dalla gara, si riferisca testualmente alla mancanza dei soli requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, tuttavia, tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 38 dello stesso D.Lgs., il quale prevede l'esclusione dalle gare per tutti i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e, conseguentemente, si deve ritenere immanente nell'ordinamento un obbligo generalizzato di segnalare all'Autorità di Vigilanza tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 191; T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 10 marzo 2010, n. 21; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 novembre 2010, n. 33141; Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7581).
sentenza numero 593 del 21 marzo 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
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