domenica 29 gennaio 2012

MINI DOSSIER SUL DECRETO SEMPLIFICA ITALIA


SOMMARIO:


NOVITA’ LEGISLATIVE_DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA”
(numerose misure di semplificazione a favore dei cittadini, delle imprese, della Pubblica Amministrazione)
In sintesi, i principali punti del decreto approvato il 27 gennaio 2012 dal Consiglio dei Ministri
E’ la terza iniziativa di spessore in due mesi” – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Monti – “per dare all’Italia un’economia più produttiva e competitiva e dunque più forte, liberando il suo potenziale di crescita e di occupazione. Questo pacchetto di misure intende modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione. I cittadini in particolare avranno grandi benefici dalla semplificazione della burocrazia. Il provvedimento dimostra, ancora una volta, l’impegno dell’Italia nelle riforme, in linea con le raccomandazioni dalla Commissione Europea e di altre istituzioni autorevoli, semplificando la burocrazia amministrativa, compreso l’uso delle nuove tecnologie per stimolare la produttività e la crescita”
Grande spessore è dato all’agenda digitale. Quest’ultima è stata finora uno dei punti deboli delle politiche di governo. “Semplifica Italia” la rende obiettivo prioritario. Le misure del provvedimento intendono aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa, potenziare gli strumenti informatici di negoziazione, alleggerire le procedure di contrattazione per il mercato elettronico della pubblica amministrazione e incrementare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici.
Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte. Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno.
Presidenza del Consiglio dei Ministri_comunicato del 27 gennaio 2012
ALCUNI ISTITUTI DELLA BOZZA DI DECRETO
Obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze definitive (anche se non implicanti un risarcimento del danno ingiusto da ritardo)  e individuazione di un dirigente “concludente”
La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
conclusione del procedimento_nuovo regime e nuove responsabiltà
Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
A braccio si può affermare che da gennaio 2013 il rischio della cauzione provvisoria potrebbe subire una notevole diminuzione quanto meno perché non avrà più senso il termine perentorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 48
Due sono le sostanziali novità rispetto a tutta la precedente legislazione****_peraltro non abolita
Dal 1 gennaio 2013 la Banca Dati conterrà anche i dati relativi ai requisiti di ordine GENERALE (o altrimenti detti di ordine morale di cui all’articolo 38 del codice dei contratti)
Dal 1 gennaio 2013, sebbene le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno il possesso dei requisiti il possesso dei requisiti [di carattere generale,] tecnico-organizzativo ed economicofinanziario (o altrimenti detti requisiti di ordine speciale) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, se il legislatore non modificherà anche l’articolo 48 del codice dei contratti:
per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;]
c’ è da augurarsi che prima del gennaio 2013 venga modificata tutta la norma sul sorteggio, altrimenti potrebbero crearsi alcuni problemi relativamente agli altri requisiti di cui all’articolo 42 del codice dei contratti
banca dati nazionale dei contratti pubblici
L’istanza di accesso di cui all’ articolo 13 del codice dei contratti non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara
né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10,
né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale
specificazione delle conseguenze della richiesta di accesso
L’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dura  fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
Modifiche all’art 38 del codice dei contratti
Viene soppresso l’obbligo per il quale <<Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.>>
Ferme le altre disposizioni
gli avvisi e i  bandi non andranno più pubblicati sui quotidiani
Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente, gli inviti  non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.
all’articolo 67, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Gli inviti di cui al presente articolo non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.”;
art 46, comma 1-bis.:
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle
procedure ristrette e tassatività delle cause di esclusione
Modifiche alla Legge Biagi in tema di corresponsabilità tra committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori  nei confronti dei lavoratori
ATTENZIONE: L’articolo 26, comma 4 e comma 7 del decreto legislativo 81/2008 opera un collegamento dinamico di questa norma negli appalti pubblici
Resta la corresponsabilità per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e le temporaneità dei due anni dalla cessazione dell’appalto
Viene delimitato l’obbligo relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto
Vengono comprese le quote di trattamento di fine rapporto
resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento
modificata L. Biagi su corresponsabilità solidale per i lavoratori dell'appalto




NOVITA’ LEGISLATIVE_DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA”

(numerose misure di semplificazione a favore dei cittadini, delle imprese, della Pubblica Amministrazione)

In sintesi, i principali punti del decreto approvato il 27 gennaio 2012 dal Consiglio dei Ministri


E’ la terza iniziativa di spessore in due mesi” – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Monti – “per dare all’Italia un’economia più produttiva e competitiva e dunque più forte, liberando il suo potenziale di crescita e di occupazione. Questo pacchetto di misure intende modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione. I cittadini in particolare avranno grandi benefici dalla semplificazione della burocrazia. Il provvedimento dimostra, ancora una volta, l’impegno dell’Italia nelle riforme, in linea con le raccomandazioni dalla Commissione Europea e di altre istituzioni autorevoli, semplificando la burocrazia amministrativa, compreso l’uso delle nuove tecnologie per stimolare la produttività e la crescita”



                Grande spessore è dato all’agenda digitale. Quest’ultima è stata finora uno dei punti deboli delle politiche di governo. “Semplifica Italia” la rende obiettivo prioritario. Le misure del provvedimento intendono aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa, potenziare gli strumenti informatici di negoziazione, alleggerire le procedure di contrattazione per il mercato elettronico della pubblica amministrazione e incrementare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici.

Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte. Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno.


Per le pubbliche amministrazioni, l’obiettivo principale è quello di accelerare i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per farlo, si introducono due strumenti:
1) Il primo interessa i manager pubblici. I ritardi e gli inadempimenti incideranno direttamente sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti (oltre che sulla responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari).
2) Con il secondo strumento si affida ai fruitori dei servizi pubblici – i cittadini e le imprese – il ruolo di “controllori” del buon operato delle amministrazioni. Chiunque, a fronte di un ritardo ingiustificato, potrà rivolgersi a un dirigente diverso da quello responsabile dell’inadempimento. Quest’ultimo avrà il compito di portare a conclusione il procedimento nel minor tempo possibile

Il Governo è consapevole del fatto che la riduzione degli oneri burocratici non può essere realizzata efficacemente in tempi brevi. “Semplifica” Italia lavora sul lungo periodo. Per questo motivo si crea un nuovo sistema di monitoraggio: tutte le amministrazioni dovranno inviare ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle semplificazioni introdotte e sul rispetto dei tempi per i procedimenti. La valutazione negativa da parte del Governo – svolta con la partecipazione delle associazioni di imprenditori e consumatori – determina il taglio automatico degli oneri aggiuntivi per l’amministrazione


SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE, INFRASTRUTTURE, TRASPORTI
1. ADEMPIMENTI PIÙ CELERI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – La nuova norma prevede l’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze che accertano l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di attuare un determinato provvedimento. All’interno di ogni amministrazione viene inoltre prevista una figura di vertice a cui saranno attribuite funzioni sostitutive per la conclusione dei procedimenti, nel caso di inerzia da parte dell’amministrazione stessa.
2. BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AFFIDAMENTO SERVIZI FINANZIARI – Con la nuova normativa, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica.

3. MODIFICHE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI PRODUTTIVI – La norma prevede che, dopo un periodo di sperimentazione volontaria in determinate aree del territorio, le procedure amministrative che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive siano radicalmente semplificate tramite decreti del governo. Tutti gli adempimenti dovranno dunque essere aboliti oppure unificati in una procedura unica, rapida e soprattutto semplice, facendo ampio ricorso ad una nuova Conferenza di servizi telematica ed obbligatoria. Grazie ai nuovi strumenti telematici ed alla sinergia fra pubblico e privato le imprese saranno, inoltre, messe in grado di conoscere in modo trasparente gli adempimenti e le opportunità, anche economiche e finanziarie, connesse alle proprie scelte. La norma, proposta dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Funzione pubblica e già condivisa dall’Anci e da molte Regioni e associazioni imprenditoriali, mira a creare un clima favorevole alla nascita e allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali sul territorio, in un nuovo clima di “amministrazione amica” e di leale cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti a livello centrale, regionale e comunale.

4. MODIFICHE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E SEMPLIFICAZIONI DEI CONTROLLI – I controlli della pubblica autorità diventano più efficaci e le procedure meno farraginose. Con le modifiche apportate al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inoltre, molti controlli sulle imprese diventano successivi e non preventivi rispetto all’inizio delle attività. In questo modo sarà possibile avviare subito l’operatività dell’impresa, sapendo che i necessari controlli di legge saranno effettuati ex post, secondo una tempistica e scadenze congrue. Il governo emanerà appositi regolamenti di delegificazione per far sì che tutti i controlli siano ispirati a criteri di semplicità e proporzionalità. Ogni amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa.

5. AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA AMBIENTALE PER LE PMI – Viene introdotta un’unica autorizzazione in materia ambientale, così da concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti – al momento di competenza di diverse amministrazioni – cui sono sottoposte oggi le Pmi. L’autorizzazione sarà rilasciata dunque da un unico soggetto attuatore, riducendo di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese.

(…)

SEMPLIFICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. POTERE SOSTITUTIVO – Si prevede che, qualora l’amministrazione non rispetti i tempi di conclusione delle pratiche, cittadini e imprese potranno rivolgersi ad un altro dirigente – preventivamente individuato dal vertice dell’amministrazione – che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Se il funzionario non rispetta i tempi di conclusione delle pratiche, rischia sanzioni disciplinari e contabili.

2. REGULATORY BUDGET: viene introdotto l’obbligo, per le amministrazioni statali, di trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente.
Si prevede, inoltre, che il Dipartimento della Funzione pubblica predisponga una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, con evidenziato il risultato riferito a ciascuna amministrazione. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha stimato in oltre 23 miliardi di euro all’anno gli oneri amministrativi relativi ad 81 procedure particolarmente rilevanti per le imprese, selezionate con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali. Gli effetti della norma consentiranno di tagliare i costi della burocrazia per le imprese e disboscare la giungla delle procedure.


Presidenza del Consiglio dei Ministri_comunicato del 27 gennaio 2012


ALCUNI ISTITUTI DELLA BOZZA DI DECRETO

Obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze definitive (anche se non implicanti un risarcimento del danno ingiusto da ritardo)  e individuazione di un dirigente “concludente”

                La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

Per le pubbliche amministrazioni, l’obiettivo principale è quello di accelerare i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per farlo, si introducono due strumenti:
Il primo interessa i manager pubblici. I ritardi e gli inadempimenti incideranno direttamente sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti (oltre che sulla responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari)

Con il secondo strumento si affida ai fruitori dei servizi pubblici – i cittadini e le imprese – il ruolo di “controllori” del buon operato delle amministrazioni. Chiunque, a fronte di un ritardo ingiustificato, potrà rivolgersi a un dirigente diverso da quello responsabile dell’inadempimento. Quest’ultimo avrà il compito di portare a conclusione il procedimento nel minor tempo possibile

NB: le sentenze che devono essere trasmesse al compente giudice contabile non saranno solo quelle che presuppongo un risarcimento del danno ingiusto da ritardo, ma tutte quelle che << accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione>>

Questo fa pensare che, come accaduto per un “simbolico” danno alla concorrenza, le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti potranno decidere, forfetariamente, per un “simbolico” danno da ritardo.

Le compagnie di assicurazioni che garantiscono la responsabilità amministrativa da danno erariale_pagata da ogni singolo operatore pubblico_saranno disposte a coprire  anche questa voce di danno?

conclusione del procedimento_nuovo regime e nuove responsabiltà

Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

A braccio si può affermare che da gennaio 2013 il rischio della cauzione provvisoria potrebbe subire una notevole diminuzione quanto meno perché non avrà più senso il termine perentorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 48

                Due sono le sostanziali novità rispetto a tutta la precedente legislazione****_peraltro non abolita

Dal 1 gennaio 2013 la Banca Dati conterrà anche i dati relativi ai requisiti di ordine GENERALE (o altrimenti detti di ordine morale di cui all’articolo 38 del codice dei contratti)

Dal 1 gennaio 2013, sebbene le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno il possesso dei requisiti il possesso dei requisiti [di carattere generale,] tecnico-organizzativo ed economicofinanziario (o altrimenti detti requisiti di ordine speciale) esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, se il legislatore non modificherà anche l’articolo 48 del codice dei contratti:

per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [parole sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;]

c’ è da augurarsi che prima del gennaio 2013 venga modificata tutta la norma sul sorteggio, altrimenti potrebbero crearsi alcuni problemi relativamente agli altri requisiti di cui all’articolo 42 del codice dei contratti

Resta però un dubbio sulla corretta applicazione dell’istituto del sorteggio di cui all’articolo 48 così come modificato dal decreto sviluppo

Ed inoltre, ci sono alcuni dubbi

Sarà l’Autority in grado di gestire, in tempo reale, tutte le  modifiche?

Poiché la mancata dimostrazione dei requisiti di ordine morale comporta l’annullamento dell’aggiudicazione_con escussione della relativa cauzione provvisoria_ se questo inadempimento dovesse essere causato appunto da un mancato aggiornamento della Banca Dati, come andrebbero ripartire le responsabilità dell’ illegittimo annullamento?

E se alcuni specifici requisiti speciali, non fossero ancora presenti nella Banca dati, ma comunque facente parte delle caratteristiche dell’impresa, in che modo andrebbe applicato l’articolo 48?




Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte.

Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno

Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici. Oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la stessa documentazione. Con “Semplifica” Italia tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziario delle aziende vengono acquisiti, e gestiti, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In questo modo, si risparmia due volte.

Le amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa ed effettuare i controlli necessari, con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi l’anno. Le piccole e medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa. Il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di Euro all’anno

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AFFIDAMENTO SERVIZI FINANZIARI – Con la nuova normativa, la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica.


Le modifiche del decreto semplifica Italia:

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE


Sezione III Semplificazioni in materia di appalti pubblici

Art. 15 – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art. 6-bis. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, è istituita, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice.

2. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al comma 1.

L’Autorità detta, con propria deliberazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 2, contenuti nella Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Sino alla data di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”;

banca dati nazionale dei contratti pubblici

L’istanza di accesso di cui all’ articolo 13 del codice dei contratti non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara

                né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10,

né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale



specificazione delle conseguenze della richiesta di accesso


L’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dura  fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia

La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario

                In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia


Articolo 38, comma 3, primo periodo vengono  soppresse le seguenti parole <<resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni>>

Mentre viene aggiunto << La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445>>


Solo un’osservazione

Ma la regolarità contributiva non è un requisito di ordine generale?

Quindi le Stazione appaltanti non dovrebbero rivolgersi alla neo nata Banca dati??????



Modifiche all’art 38 del codice dei contratti



Viene soppresso l’obbligo per il quale <<Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.>>

                Ferme le altre disposizioni




gli avvisi e i  bandi non andranno più pubblicati sui quotidiani



Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente, gli inviti  non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.

                all’articolo 67, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Gli inviti di cui al presente articolo non possono contenere l’indicazione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dall’articolo 46, comma 1-bis.”;


art 46, comma 1-bis.:

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle




procedure ristrette e tassatività delle cause di esclusione


Modifiche alla Legge Biagi in tema di corresponsabilità tra committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori  nei confronti dei lavoratori

ATTENZIONE: L’articolo 26, comma 4 e comma 7 del decreto legislativo 81/2008 opera un collegamento dinamico di questa norma negli appalti pubblici

                Resta la corresponsabilità per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e le temporaneità dei due anni dalla cessazione dell’appalto

Viene delimitato l’obbligo relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto

Vengono comprese le quote di trattamento di fine rapporto

resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento



Ricordiamo che a norma dell’articolo 123 del regolamento di attuazione del codice dei contratti_per i soli appalti di lavori_ <<3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.>>
Questa disposizione va letta in combinato disposto con il comma 8 dell’articolo 6

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto

modificata L. Biagi su corresponsabilità solidale per i lavoratori dell'appalto



DOSSIER SEMPLIFICA ITALIA A CURA DI SONIA LAZZINI

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