Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente volta alla declaratoria di annullamento del contratto stipulato in data 16 novembre 2010, il Collegio rileva che la durata del servizio appaltato va dal 13 ottobre 2010 al 15 luglio 2012, e che, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 01500 del 06 aprile 2011 il servizio è stato interrotto: non si rileva, pertanto, l’esigenza di dare la prevalenza alla continuità del servizio rispetto alla pretesa della ricorrente di subentrare nell’esecuzione.
Inoltre, la ricorrente è risultata la seconda classificata, per cui si può fondatamente ritenere che, ove i requisiti della controinteressata fossero stati valutati in modo congruo con l’esito dell’esclusione dalla gara del Consorzio, essa si sarebbe aggiudicata il servizio; alla luce di tale circostanza nonché della durata del contratto è possibile dichiarare la sua inefficacia ai sensi dell’art. 122 d.lgs. 104/2010.
La dichiarazione di inefficacia corrisponde, peraltro, a una delle domande rivolte al Giudice da parte del ricorrente (da ultimo nella memoria del 21.10.2011), per cui il Collegio ritiene di dover ordinare all’amministrazione di far subentrare fin da subito la Polisportiva Ricorrente nell’esecuzione del servizio, a valere quale risarcimento del danno in forma specifica.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 420 del 7 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Parma
Il danno appare, infatti, sufficientemente dimostrato con il fatto che la ricorrente è risultata seconda classificata, per cui, come più sopra rilevato, si sarebbe aggiudicata il servizio ove la controinteressata fosse stata esclusa per la carenza dei requisiti.
Per quanto concerne il profilo dell’accertamento della sussistenza della colpa, questo aspetto, come già rilevato da questa Sezione (sentenza n. 97/2011, nel ricorso n. 121/2009), è destinato a perdere consistenza alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. III – 30/9/2010 (causa C-314/2009).
In questo quadro complessivo il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività perseguito dalla direttiva soltanto a condizione che la possibilità di riconoscerlo “… non sia subordinata … alla constatazione dell’esistenza di un comportamento colpevole tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice”.
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