Dopo il 14 maggio 2011 il formalismo nella presentazione delle offerte è condizionato SOLO delle prescrizioni di legge e non anche di quelle della LEX SPECIALIS DI GARA
nelle gare pubbliche, con la dichiarazione sostitutiva il concorrente assume la responsabilità, personale e diretta, anche sul piano penale, in ordine alla completezza e veridicità della dichiarazione,
ogni differenza fra il contenuto di tale dichiarazione e il contenuto tipico richiesto dal bando (o dal disciplinare di gara, come nel caso in esame), deve condurre al risultato (negativo) prescritto dalla norma speciale,
restando preclusa, all’amministrazione appaltante, la possibilità di procedere a un’interpretazione del contenuto della dichiarazione stessa in contrasto con la prescrizione tassativa espressamente posta “a pena di esclusione (cfr., di recente, C.G.A., sez. giurisd., 14 settembre 2009, n. 806).
Del resto, è di portata generale la regola, enunciata dalla giuri-sprudenza, secondo cui, nelle procedure di aggiudicazione di pubbli-che gare, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondi-zionato le clausole inserite nella legge speciale, in quanto il formali-smo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, da un lato, a esigenze pratiche di certezza e celerità e, dall’altro e soprat-tutto, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministra-tiva e la parità di condizioni fra i concorrenti, con la conseguenza che, solo nel caso di equivoca formulazione della lettera di invito e del bando di gara (non ricorrente nel caso in esame) può esserci spazio per una interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspi-ranti (cfr., altresì, C.d.S., Sez. V, 20 marzo 2007, n. 1331).
Tratto dalla decisione numero 405 del 31 maggio 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia amministrativa della regione siciliana
RICORDIAMO LA NUOVA NORMA
Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione(rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), decreto-legge n. 70 del 2011)
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunnque nulle.(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), decreto-legge n. 70 del 2011)
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