domenica 12 giugno 2011

Con l’articolo 268 del regolamento finisce una vecchia controversia:le cauzione provvisoria e definitiva vanno richieste anche per l’affidamento di quelle attività tecniche per le quali non vi è obbligo di alcuna altra assicurazione

Al legislatore la ratio della norma sembra chiara_a noi un po’ meno:

per quelle figure tecniche  per le quali vige un obbligo di presentazione di polizza, in caso di affidamento a soggetti esterni all’amministrazione, non va richiesta né la cauzione provvisoria né quella definitiva

E’ pleonastico aggiungere che sono due tipi di “garanzia” assolutamente diversi e quindi ben potevano essere compatibili

comunque, il problema che ora si pone è per le Amministrazioni le quali, per la stessa procedura ad evidenza pubblica_in quanto la procedura normalmente è unica per la ricerca di più figure tecniche_ dovranno scorporare gli importi per il quali richiedere la cauzione provvisoria

quindi il 2% dell’importo della provvisoria dovrà essere calcolato non sull’intero appalto, ma solo per la quota relativa alle attività non oggetto di altre polizze

stesso discorso per la definitiva!

Evidentemente per buona pace del principio della semplificazione amministrativa!

Ancora un’osservazione

Alla fideiussione definitiva non si applicherà l’articolo123 relativo al rischio della cauzione definitiva negli appalti di lavori

Di Sonia Lazzini






D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207_Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»


Art. 268. Disposizioni applicabili

1. Ai servizi di cui all’articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di scurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all’articolo 252 si applicano altresì le disposizioni previste dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento.


MA NON IL 123!

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