lunedì 26 marzo 2012

non emerge prova certa della circostanza che tale scorretto comportamento – tenuto conto delle oggettive e non smentite circostanze di fatto che si sono precisate – abbia cagionato all’impresa istante un pregiudizio patrimoniale ulteriore, in termini di frustrazione delle chances di ripresa economica, rispetto a quello già inferto dagli eventi naturali

In conclusione, se dal complesso degli elementi allegati e provati dagli originari ricorrenti risulta confermata l’illegittimità della condotta nella specie tenuta dall’Amministrazione, con riguardo sia allo “storno” dei fondi dal sostegno alle imprese agli interventi infrastrutturali (essendo tale dirottamento consentito dall’Ordinanza presidenziale solo in via subordinata e senza alcuna attribuzione di discrezionalità al Commissario Delegato), sia soprattutto all’intollerabile silenzio mantenuto sul punto malgrado le reiterate sollecitazioni degli istanti, tuttavia non emerge prova certa della circostanza che tale scorretto comportamento – tenuto conto delle oggettive e non smentite circostanze di fatto che si sono precisate – abbia cagionato all’impresa istante un pregiudizio patrimoniale ulteriore, in termini di frustrazione delle chances di ripresa economica, rispetto a quello già inferto dagli eventi naturali.
9. Le considerazioni fin qui svolte, idonee a fondare una decisione di accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, servono per converso anche a motivare la reiezione dell’appello incidentale con il quale gli originari ricorrenti hanno gravato la medesima sentenza del T.A.R. calabrese nelle parti a loro sfavorevoli.
In particolare, per quanto concerne i danni non patrimoniali (biologico, esistenziale, all’immagine etc.) dei quali si lamenta il mancato riconoscimento da parte del primo giudice, vale a fortiori quanto si è già rilevato circa l’impossibilità di individuare un autonomo e consistente contributo causale del ritardo del Commissario Delegato nel provvedere nella produzione dei danni alla salute e alla vita di relazione che gli interessati hanno certamente patito, ma che devono essere allo stato considerati conseguenza diretta ed esclusiva del disastro naturale dal quale essi sono stati sfortunatamente colpiti.
Quanto poi alle doglianze relative all’erronea individuazione delle Amministrazioni legittimate passive ed all’insufficiente quantificazione del lucro cessante, queste sono chiaramente improcedibili per effetto dell’accertata fondatezza dell’appello principale, che sui punti suindicati assume carattere assorbente.

Consilgio di Stato decisione numero 1745 del 26 marzo 2012

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