spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità
va respinta la domanda di risarcimento del danno presentata in modo del tutto generico
senza il minimo principio di prova e
senza neanche indicare quali siano i danni subiti a seguito dell'irrogazione della sanzione,
corollario ne è che alla totale carenza probatoria non possa supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, che - come è noto - ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste; fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.. (Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2009 , n. 5864
tratto dalla decisione numero 2113 del 4 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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