Legittima escussione della cauzione provvisoria per mancata dimostrazione della veridicità della dichiarazione originaria sulla compiuta presa visione dei luoghi e delle attrezzature inerenti al servizio da affidare
si ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’incameramento della cauzione provvisoria si applica anche per dichiarazioni non veritiere “poiché la cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche” (in tale senso Cons. Stato, V, 9 novembre 2010, n. 7963; 6 aprile 2009, n. 2140; IV, 20 luglio 2007, n. 4098).
Quanto alla lamentata assenza della comunicazione di avvio del procedimento, che ha condotto all'escussione della cauzione prestata dalla ricorrente si osserva, innanzitutto, che la stessa è consequenziale al provvedimento di esclusione, non contemplando l'ordinamento alcuna discrezionalità valutativa in proposito in capo alla stazione appaltante una volta accertato il difetto del requisito di partecipazione in sede di verifica successiva.
in ragione della ritenuta legittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara della cooperativa ricorrente, lo stesso giudizio di infondatezza si impone anche per la domanda risarcitoria, non ravvisandosi alcuna "ingiustizia" del lamentato danno a norma dell’art. 2043 c.c.
in conclusione:
è infondato e va respinto, nella parte che ha ad oggetto il provvedimento di esclusione dalla gara e il provvedimento di escussione della cauzione provvisoria nei confronti della stessa ricorrente cooperativa Città Nuova; va, infine, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento di segnalazione alla Autorità di vigilanza .
Tratto dalla sentenza numero 504 del 18 marzo 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
Nessun commento:
Posta un commento