http://appaltieassicurazioni.it/dopo-il-principio-della-tassativita-delle-cause-di-esclusione-obbligo-di-esclusione-se-manca-limpegno-alla-definitiva-ma-non-se-manca-la-cauzione-provvisoria/
Per completezza sembra opportuno chiarire che, secondo parte della giurisprudenza che si è pronunziata in merito, le conseguenze circa l’inosservanza alle prescrizioni contenute nel richiamato art. 75 sono parzialmente mutate a seguito dell’entrata in vigore del comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, comunque inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa
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